Statuto Camerale

STATUTO DELLA CAMERA ITALO-BRASILIANA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

Approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria degli Associati, realizzata a Rio de Janeiro, con sessioni il 18 settembre e 3 dicembre 2003.

L’Assemblea Generale Straordinaria degli Associati, con la partecipazione di 37 (trentasette) dei 47 (quarantasette) associati con diritto a voto e con l’approvazione per maggioranza di 34 (trentaquattro) voti per l’articolo 9° e con approvazione unanime per gli altri articoli, in sessione finale realizzata nell’edificio del Corso Graça Aranha, 1, nella Città di Rio de Janeiro (RJ) promulga lo Statuto che, a partire dalla data del suo registro nel Registro Civile delle Persone Giuridiche, reggerà le relazioni degli associati tra di loro e con gli organi direttivi della Camera e di questa con terzi in generale, nei seguenti termini:

STATUTO DELLA CAMERA ITALO-BRASILIANA DI COMMERCIO E INDUSTRIA

I – DELLA DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1º. –

Si denomina “CAMERA ITALO-BRASILIANA DI COMMERCIO E INDUSTRIA l’associazione di durata illimitata, costituita il 20 luglio 1950, e registrata nel registro civile delle persone giuridiche sotto il n. 37884, la cui antica denominaziione era “Camera di Commercio Italo-Brasiliana di Rio de Janeiro”, permanendo con sede e foro nella città di Rio de Janeiro, Brasile, in Corso Graça Aranha, 1, 6° piano, iscritta nel CNPJ(Registro Nazionale Persone Giuridiche) sotto il n° 42.507.244/0001-05, in seguito indicata semplicemente “Camera”, estendendo la sua attività nelle capitali e all’interno degli Stati di Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pará, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Acre, Rondônia e Amapá, e ancora, nel Distretto Federale (NCC: art. 46, I e 54, I)

§1º – La Camera potrà, per deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione, nominare, delegati e/o rappresentanti in qualsiasi altri Stati brasiliani o paesi, e specialmente nei paesi integranti il Mercosul, toccando ai rappresentanti e/o delegati nominati coordinarsi con le istituzioni simili caso siano esistenti in questi territori, che siano state riconosciute dal Ministero dell’Industria e Commercio in Italia come camere italiane di commercio all’estero e che siano associate all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane all’Estero (Assocamerestero) con sede a Roma, Italia.

§2º – La “Camera” non avrà fini lucrativi, non eserciterà attività pólitiche, nè religiose, sarà retta d’accordo con le leggi brasiliane e per le norme del presente Statuto (NCC: Art. 53).

II – DELL’OBBIETTIVO SOCIALE

ARTICOLO 2º.

È finalità della “Camera” cooperare per lo sviluppo delle relazioni commerciali tra Brasile e Italia e , per tale fine (NCC: Art. 46,I e 54,I):

  1. esercitare azione promozionale degli interessi economici del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura italiani e, nella miglior forma possibile, dei prodotti e servizi italiani, oggetto di intercambio con il Brasile;
  2. raccoglierà e diffonderà, in Brasile e in Italia, le leggi relative all’economia, al commercio, all’industria, all’artigianato e all’agricoltura, come anche, le norme, usi e costumi rispettivi;
  3. organizzerà, d’accordo con l’istituto per il Commercio Estero (ICE), italiano, un servizio di rilevamento di informazioni economiche e commerciali sulle attività del mercato brasiliano;
  4. darà consulenza, direttamente, o per intermezzo di imprese o professionisti da lei indicati tra i suoi Associati, ai suoi Associati e ad altre entità o agenti economici che si dirigono alla Camera, nel senso di potenzializzare gli interessi commerciali degli stessi, in Brasile o in Italia;
  5. manterrà a disposizione dei suoi Associati un servizio di consulenza sulle informazioni e disposizioni legali che reggono l’intercambio tra i due Paesi, estendendo questo servizio, quando possibile, alla protezione degli interessi delle imprese non associate, su richiesta delle stesse, e fermo restando che queste accettino i rispettivi oneri a suo carico;
  6. porterà a conoscenza delle autorità diplomatiche e consolari italiane in Brasile tutte le questioni relative all’incremento delle relazioni economiche tra l’Italia e il Brasile, segnalando i provvedimenti che considererà opportuni;
  7. stimolerà gli interessi delle imprese italiane pe i mercati brasiliano e del Mercosul e fornirà alle entità specializzate, con le quali mantiene o manterrà relazioni di corrispondenza, informazioni sulle opportunità offerte da questi mercati;
  8. stimolerà gli interessi delle imprese brasiliane per il mercato italiano ed europeo e fornirà alle entità specializzate con le quali imantiene o manterrà relazioni di corrispondenza, informazioni sulle opportunità offerte da questi mercati;
  9. manterrà archivio di dati delle imprese dei diversi settori dell’economia, attuanti nei territori di sua competenza, facilitando, con tutti i mezzi dei quali dispone, la realizzazione di contatti tra imprese commerciali, industriali, artigianali, agricole e di servizi dei mercati menzionati nei comma “g” e “h” sopracitati;
  10. assisterà gli operatori italiani che visitino i mercati inclusi nei territori di sua competenza, e gli operatori brasiliani e/o del Mercosul, che visitino l’Italia o l’Europa per intese con operatori o entità italiane o europee, connesse con il commercio, industria, artigianato, agricoltura e servizi;
  11. si adopererà, a richiesta di qualsiasi interessato che si disponga ad affrontare con i costi e incarichi rispettivi, ma senza responsabilizzarsi per il successo o insuccesso delle sue provvidenze, nel senso di:
    • collaborare nel recupero, in Brasile e/o nel Mercosul, di crediti di operatori italiani o europei e, in Italia e in Europa, di quello degli operatori brasiliani o del Mercosul;
    • rendere possibilie accordi amichevoli, nell’interesse degli operatori italiani o europei e brasiliani o del Mercosul, includendo l’organizzazione o partecipazione in istituzioni di arbitraggio commerciale esistenti o che possano venire ad esistere;
    • nominare periti e arbitri per derimere amichevolmente contese commerciali;
  12. emetterà certificati di origine e certificati di idoneità, potendo tra l’altro, in società con istituzioni idonee, emettere certificati di qualità;
  13. autenticherà le firme commerciali dei suoi Associati, per effetti di operazioni internazionali;
  14. effettuerà tutte le restanti attività che giudicherà utili per la realizzazione delle sue finaalità istituzionali, includendo la cooperazione con le autorità brasiliane e del Mercosul e con le autorità italiane ed europee;
  15. parteciperà mediante autorizzazione previa del Consiglio di Amministrazione, di altre entità , di fini economici o no, con proposito di lucro o no, nella qualità di associata, socia o azionista.
  16. Potrà organizzare Tribunale Abitrale per dirimere conflitti di interesse, relativi a diritti disponibili.

ARTICOLO 3º. – La “Camera”, sentito il Consiglio di Amministrazione, manterrà relazioni di corrispondenza con:

  1. tutte le Camere italiane di Commercio all’Estero, così riconosciute dal Ministero delle Attività ´Produttive dell’Italia e associate all’Assocamerestero, di modo a poter potenzializzare la rete mondiale delle Camere Italiane e della comunità di agenti economici italiani all’estero dell’Italia, potendo con loro firmare convenzioni, accordi e stabilire programmi di attività congiunte;
  2. tutte le Camere di Commercio di altri paesi, specialmente le europee, attuanti nei territori di sua competenza, potendo con loro firmare convenzioni, accordi e stabilire programmi di attività congiunte e, ancora, accordi di mantenimento di Camere di Arbitraggio Commerciale;
  3. tutte le Camere di Commercio dell’Italia e con tutte le Regioni italiane, potendo con loro firmare convenzioni, accordi e stabilire programmi di attività congiunte;
  4. l’Istituto per il Commercio Estero (ICE), dell’italia, assistendolo, in tutto ciò che sia necessario, nei territori di sua competenza, purchè in contropartita, lo stesso Istituto coinvolga e inviti la Camera in tutte le iniziative che abbiano come obbiettivo o locale di realizzazione qualsiasi degli Stati menzionati nell’Articolo 1°;
  5. i vari organi della Comunità Europea, con attività connesse al commercio internazionale;
  6. istituti di cultura italiani ed europei, per ciò che concerne le attività congiunte, connesse al commercio internazionale;
  7. altre entità congeneri

III – DEL QUADRO SOCIALE

ARTICOLO 4º. – Il quadro sociale della “Camera“ sarà composto di persone fisiche e giuridiche, senza distinzione di nazionalità, che siano interessate nell’’intercambio di paesi dell’Europa e specialmente dell’italia com il Brasile e/o di questo con quelli e che vogliano offrire la sua contribuzione per il raggiungimento degli obbiettivi della “Camera”.

§ único – gli Associati non avranno responsabilità reciproche, nè saranno responsabilizzati subsidiariamente per i debiti della “Camera” (NCC: Art. 53,§ único).

ARTICOLO 5º – Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie (NCC: Art. 55):

Associati effettivi contribuenti;
Associati corrispondenti contribuenti;
Associati onorari;
Associati benemeriti.

§1°. – Associati effettvi contribuenti sono persone fisiche o giuridiche – quest’ultime rappresentate dai suoi dirigenti espressamente designati dalle imprese – che lo richiedano attraverso lettera o formulario proprio di adesione, e che, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, siano ammessi al quadro degli Associati, osservate le restanti disposizioni applicabili a questo Statuto (NCC: Art. 54, II);

§2°. – Associati corrispondenti sono gli Associati non residenti o non domiciliati in Brasile che richiedano attraverso lettera o formulario proprio di adesione, e che, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, siano ammessi al quadro degli Associati, osservate le restanti disposizioni applicabili a questo Statuto (NCC: Art. 54, II);

§3° Associati onorari sono quelli che, per motivi speciali e nella base della proposta del Consiglio di amministrazone, siano nominati come tali dall’Assemblea Generale. Sono associati onorari di diritto, per la durata dei rispettvi mandati in Brasile: L’Ambasciatore d’Italia in Brasile; il Consigliere Commerciale dell’Ambasciata d’Italia; il Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro, i Consoli d’Italia residenti nelle capitali degli Stati dove la “Camera” sviluppa la sua attività e il Capo dell’Ufficio dell’Istituto Nazionale Italiano per il Commercio Estero nel Brasile.

§4° – Associati benemeriti sono quelli che, avendo prestato servizi rilevanti alla “Camera” o contribuito di qualsiasi forma decisivamente per il suo sviluppo morale ed economico, abbiano questa qualità riconosciuta dall’’Assemblea Generale con base nella proposta del Consiglio di Amminstrazione della “Camera”.

§5° – I dirigenti che rappresentano l’Associato persona giuridica possono essere sostituiti a qualsiasi momento dalla persona giuridica associata, senza che, dopo la sostituzione, si attribuisca ai sostituti qualsiasi diritto di continuare ad occupare incarichi nel Consiglio di Amministrazione o negli Organi Direttivi della Camera o diritto di Associato di qualsiasi tipo; caso sia di suo parere, queste persone potranno abilitarsi mediante procedimento regolare per diventare Associati Effettivi Contribuenti in carattere personale.

ARTICOLO 6º. – Gli Associati Effettivi e Corrispondenti pagheranno le contribuzioni stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione e confermate dall’Assemblea Generale, mentre gli Associati Onorari e Benemeriti saranno esenti de pagamento di qualsiasi contribuzione (NCC: Art. 54, IV).

ARTICOLO 7º. – Le richieste di ammissione come Associato, compilati i dati necessari, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione della “Camera”, che deciderà sul suo deferimento o rifiuto nella base di votazione per maggioranza semplice. La decisone del Consiglio di Amminstrazione sarà definitiva e inappellabile, durante il mandato del Consiglio che prese la decisione.

ARTICOLO 8º – Perderà la condizione di Associato quello che, stando in regola con i suoi obblighi sociali, chieda la sua esclusione mediante richiesta per iscritto alla Presidenza della “Camera”, sussistendo in questo caso, tutti i diritti e doveri dell”associato fino alla fine dell’anno sociale in corso.

§ 1º – Si da la perdita di condizione di Associato, con effetti immediati, quando (NCC: Art. 57):

  1. l’Associato sia condannato a pene infamanti;
  2. l’Associato sia condennato alla perdita, anche se temporanea, dei diritti civili pubblici e privati;
  3. L’Associato permanga inadempiente con alcuni dei suoi obblighi sociali per più di 730 giorni successivi.

§2º – La perdita della condizione di Associato sarà notificata per iscritto, per via postale, dal Segretario Generale, all’interessato, che inoltri ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni; caso il Consiglio di Amministrazione non dia deferimento al ricorso, potrà l’Associato appellare alla susseguente Assemblea Generale Straordinaria, della cui Convocazione consterà menzione specifica al ricorso manifestato. La decisione dell’Assemblea Generale sarà definitiva e inappellabile (NCC: Art. 57 e § único).

§3º – L’Associato persona giuridica in situazione fallimentare, rimarrà sospeso fino all’esecuzione del concordato o fino alla sua riabilitazione.

ARTICOLO 9º
– Sono diritti degli Associati (NCC: Art. 54, III):

  1. partecipare alle Assemblee Generali e prendere parte ai dibattiti, osservando il paragrafo unico di questo articolo.
  2. proporre al Consiglio di Amministrazione misure e suggerimenti di interesse della “Camera”;
  3. partecipare alle attività sociali e godere dei benefici concessi e dei servizi prestati dalla “Camera”.

§1º – Il diritto di votare nelle Assemblee Generali spetta agli Associati Effettivi e agli Associati Corrispondenti, mentre il diritto di essere votato per gli incarichi sociali spetta appena agli Associati Effettivi che contino con, per lo meno, 3 (tre) anni completi di associazione ininterrotta e regolare con la “Camera” e che non abbiano avuto, negli ultimi 5 (cinque) anni, rifiutata la sua richiesta dal Consiglio di Amministrazione (NCC: Art. 55).

§2º – Nel caso in cui un associato effettivo sia sostituito da altro appartenente allo stesso gruppo economico, questo nuovo associato sarà ammesso a sostituire l’anteriore, non ricominciando in tal caso il conteggio dei termini di eleggibilità stabilito nel Paragrafo anteriore.

§3º – L’associato effettivo potrà sollecitare all’Assemblea Generale la flessibilizzazione dei termini stabiliti nel Primo Paragrafo di questo articolo, giustificando la richiesta. Spetterà al Direttore Presidente adoperarsi affinchè la sollecitazione ricevuta sia inserita nell’ordine del giorno dell’Asemblea Generale Straordinaria immediatamente successiva.

ARTICOLO 10 – Sono doveri degli Associati (NCC: Art. 54, III):

  1. rispettare, eseguire e far eseguire le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Interno della “Camera”;
  2. ooperare per il buon esito degli obbiettivi della “Camera”;
  3. osservare le deliberazioni del Consiglio di Amminstrazione, delle Assemblee degli Associati e degli altri organi della Camera.

IV – DELLE FONTI DI RISORSE

ARTICOLO 11 – Sono fonti di risorse per la manutenzione della “Camera” (NCC: Art. 54, IV):

  1. le contribuzioni pagate dagli Asscoiati Effettivi Contribuenti e dagli Associati Corrispondenti contribuenti;
  2. le contribuzioni, donazioni, sussidi o remunerazioni per servizi prestati, pagati da qualsiasi persone di diritto pubblico o privato, nazionali o straniere, residenti o non residenti;
  3. partecipazioni in imprendimenti o eventi promozionali di commercio e industria, di ambito internazionale o di intercambio culturale;
  4. lucri ricevuti da altre persone giuridiche alle quali la “Camera” partecipi;
  5. rimborsi di spese realizzate o incorse, ricevute da terzi;
  6. altri introiti non compresi nei comma anteriori.

V – DEGLI ORGANI DELLA CAMERA

ARTICOLO 12 – Sono organi della “Camera”:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio di Amminstrazione;
  3. la Direzione Esecutiva;
  4. il Segretario Generale;
  5. il Consiglio Fiscale.

VI – DELLE ASSEMBLEE

ARTICOLO 13. – L’Assemblea degli Associati, che può essere convocata in carattere ordinario o straordinario, si riunisce, si installa e delibera, nella località della sede sociale della Camera, di preferenza nell’edificio della stessa, con la partecipazione, la presenza ed il voto degli Associati Effettivi e Corrispondenti, che, fino alla data della rispettiva Convocazione, siano in regola con i rispettivi obblighi sociali, di accordo con questo Statuto. Gli Associati che non assolvono questa condizione non avranno diritto di voto nell’Assemblea oggetto di Convocazione (NCC: Art. 54, V e 55).

§1º – Spetta al Segretari oGenerale divulgare, insieme alla convocazione di ogni Assemblea Generale, la lista degli Associati Effettivi in regola con i loro obblighi sociali fino alla data di spedizione della Convocazione. Regolarizzazioni posteriori a questa data, ancorchè anteriori alla data di realizzazione dell’Assemblea o di qualsiasi delle sue sessioni, non avranno l’effetto di ristabilire il diritto di voto per la(e) Assemblea (e) oggetto della Convocazione, rimanendo tale diritto ristabilito solamente per l’Assemblea che sia oggetto di convocazione posteriore.

§2º – L’Assemblea Ordinaria degli Associati sarà convocata dal Direttore Presidente o dal suo sostituto, e si realizzerà una volta all’anno, entro il primo quadrimestre seguente alla data di chiusura dell’esercizio sociale, con la finalità di deliberare sull’approvazione della relazione della Direzione Esecutiva, del bilancio di chiusura dell’esercizio sociale e del bilancio preventivo per l’anno corrente e dell’inerente proposta relativa alle contribuzioni sociali dell’esercizio in preventivo, tutti da lei presentati e dopo essere stati rivisti e accettati dal Consiglio di Amministrazione.

§3º – L’Assemblea Straordinaria degli Associati si realizzerà sempre quando convocata dal Presidente o suo Sostituto, dal Consiglio di Amminstrazione, dal Consiglio Fiscale, o da un quinto (NCC: Art. 60) degli Associati Effettivi in regola con i loro obblighi sociali, spettandogli il potere di delibera su qualsiasi materie a lei sottomesse e constanti della Convocazione, che non siano proprie dell’Assemblea Generale Ordinaria e specialmente decidere eventuali ricorsi contro decisioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 –È competenza dell’Assemblea Genrale Ordinaria immediatamente susseguente alla fine di ogni mandato, eleggere, mediante voto aperto ed espresso, i membri del Consiglio di Amminstrazione, tutti persone naturali e del Consiglio Fiscale. Osservato il disposto nell’articolo 9°, sono condizioni cumulative di eleggibilità: a) essere associato della “Camera” (come persona naturale, o rappresentare legalmente persona giuridica Associata alla Camera nella forma del rispettivo Statuto), da, per lo meno 3 (tre) anni, ininterrottamente; b) essere in regola con i rispettivi obblighi sociali; c) non essere stati destituiti, ne aver perso il mandato, dell’incarico di Direttore o di Consigliere della Camera e d) non aver avuto rifiutata la richiesta di associazione dal Consiglio di Amminstrazione negli ultimi 5 (cinque) anni.

ARTICOLO 15 –Compete privatamente all’Assemblea degli Associati, oltre alle attribuzioni a lei riservate nei termini degli articoli 13 e 14 di questo Statuto e nella legge:

  1. la discussione e l’approvazione di estinzione o liquidazione della “Camera”, osservato il disposto nell’articolo 46.
  2. Il cambiamento di forma giuridica della Camera (NCC: Art. 59, IV);
  3. Le alterazioni del presente Statuto relative agli organi della Camera e alle sue rispettive composizioni e/o attribuzioni (NCC: Art. 59, IV);
  4. Eleggere Membri del Consiglio di Amminstrazione (organo di amminstrazione collettiva – NCC: Art. 48 e 59, I);
  5. Approvare i conti di amministrazione, presentati dalla Direzione Esecutiva e rivisti dal Consiglio di Amminstrazione e dal Consiglio Fiscale (NCC: Art. 59, III).

§único – Durante la realizzazione delle sue sessioni, l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria potrà discutere, approvare o respingere unica e esclusivamente le questioni stabilite nell’Ordine del giorno, salvo quando siano presenti tutti gli Associati Effettivi in regola con gli obblighi sociali. Gli argomenti diversi, quando l’item sia stato incluso nella Convocazione, dovranno constare nell’ordine del giorno elaborato dal Segretario Generale e messo a disposizione degli Associati fino a 48 ore prima della realizzazione dell’Assemblea; qualsiasi Associato con diritto a voto potrà proporre inclusioni di argomenti nella voce “altre ed eventuali” dell’ordine del giorno, fino a 72 ore prima della realizzazione dell’Assemblea, potendo l’Assemblea sconsiderare l’argomento incluso nel caso che l’associato proponente non compaia personalmente all’assemblea.

ARTICOLO 16 – Sia l’Assemblea Ordinaria, sia la Straordinaria, una volta installata, designerà un Associato presente per dirigere i lavori come Presidente dell’assemblea, incarico questo che non potrà ricadere in qualsiasi membro della Direzione Esecutiva; il Presidente dell’Assemblea, a sua volta, nominerà un Segretario per redigere il verbale dei lavori e deliberazioni. L’Assemblea designerà commissione di non meno di tre Associati presenti e con voto, per approvare il verbale presentato dal Segretario dell’Assemblea, attestando che ritratta fedelmente i fatti occorsi nel trascorrere dell’Assemblea.

§único – L’Assemblea Generale, quando chiamata ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Fiscale, designerà una Commissione Elettorale formata da un Presidente e per lo meno due scrutinatori, scelti dalla maggioranza dei presenti con diritto di voto.
ARTICOLO 17 – La convocazione di ogni Assemblea dovrà essere fatta con antecedenza di per lo meno 15 (quindici) giorni, a mezzo fax, telegramma o lettera circolare agli Associati inviati all’indirizzo fornito dagli stessi nell’atto di ammissione al quadro sociale o a quello comunicato posteriormente per iscritto, accompagnata da lista degli Associati in regola con gli obblighi sociali.. La circolare di convocazione indicherà girono e ora per l’inizio dei lavori in prima convocazione e riprodurrà il disposto nel seguente articolo.
ARTICOLO 18 – Osservato il disposto nell’Articolo 20 di questo Statuto, le Assemblee si installeranno, in prima convocazione, con la presenza della metà degli Associati con diritto a voto, e 30 (trenta) minuti dopo, in seconda convocazione, con la presenza di, per lo meno, due Associati che non siano membri degli Organi direttivi della Camera. Nel caso di diserzione, nuova Convocazione sarà spedita, fissando altra data e ora per l’Asseemblea.
ARTICOLO 19 – Sarà permesso il voto per mezzo di procura scritta e autorizzata dall’associato con diritto a voto e la firma del mandante dovutamente riconosciuta da ufficio notarile (NCC: Art. 654 § 2°).

§1º – Ogni procuratore potrà rappresentare, al massimo, 3 (tre) Associati con diritto a voto.

§2º – Il procuratore non potrà votare, in tal qualità, in qualsiasi degli Associati da lui rappresentati quando essi o qualsiasi d’essi siano candidati, senza impedimento del suo proprio voto individuale come Associato.

§3º – La presenza all’Assemblea di Associato con diritto a voto inibisce automaticamente il voto e la voce del suo procuratore anche presente.

§4º – Sono nulli e senza qualsiasi effetto i voti manifestati con preterizione di qualsiasi dei principi etici stabiliti in questo articolo.
ARTICOLO 20 – Osservato il disposto nell’articolo 59, § unico del Codice Civile, le deliberazioni delle Assemblee saranno prese con la maggioranza semplice dei voti degli Associati presenti e/o rappresentati. Qualsiasi modificazione del disposto neegli articoli 1°, 5, 6°, 9°, § único, 17,18,19,20,21,22,24,27 e 35, di questo Statuto sarà valida solamente con l’approvazione di, per lo meno, 2/3 degli Associati con diritto di voto nella data della Convocazione dell’Assemblea. Le deliberazioni delle Assemblee Generali saranno obbligatorie per tutti gli Associati della “Camera”, che siano stati presenti o assenti o siano stati vincitori o vinti nella votazione.

VII – DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21 – Il Consiglio di Amministrazione è organo direttivo,i cui membri hanno uguali poteri, di amministrazione della “Camera” (NCC: Art. 48). Subordinato appena all’Assemblea Generale; le sue deliberazioni vincolano la Direzione Esecutiva, i cui membri ricevono poteri di amminstrazione ordinaria per delega dello stesso Consiglio. Sarà composto da tutti gli associati o persone che abbiano già disimpegnato la funzione di Direttore Presidente della camera e che non siano stati destituiti e/o che non abbiano perso il mandato (Membri Permanenti), oltre ad un minimo di 15 fino a 21 Consiglieri, eletti dall’Assemblea (Membri Eletti), sempre in numero dispari, tra gli Associati Effettivi della “Camera”, questi con più di 3 (Tre) anni di associazione effettiva e ininterrotta, per mandato di due anni successivi, che si estenderà fino all’insediamento dei Consiglieri susseguentemente eletti. I Membri Eletti, possono essere rieletti successivamente, per più di una volta.

§1º. – I membri del Consiglio di Amministrazione della “Camera” presteranno i loro servizi di amministrazione gratuitamente, salvo i casi dove questi siano inerenti alla propria attività commerciale o professionale d’ognuno, casi questi dove la Camera rimunererà i servizi effettivamente prestati mediante contrattazione specifica.

§2º. – Le deliberazioni del Consiglio saranno prese per maggioranza semplice, salvo nei casi espressamente previsti in questo Statuto. Nel caso di pareggio, spetterà al membro permanente più anziano il voto di spareggio.

ARTICOLO 22 – La convocazione per l’Assemblea Generale che si destina ad eleggere il Consiglio di Amministrazione conterà sollecitazione affinchè l’Associato con diritto a voto indichi i candidati di sua preferenza. Fino al 6° (sesto) giorno anteriore alla data fissata per l’installazione dell’Assemblea, la lista dei candidati potrà ricevere nuove iscrizioni. In mancanza di iscrizioni, l’Assemblea Generale rieleggerà il Consiglio di Amminstrazione in esercizio.

ARTICOLO 23 – Al Consiglio di Amministrazione compete:

  1. nella prima riunione dopo la sua elezione, atribuire le funzioni ed incarichi della Direzione Esecutiva ai Consiglieri in esercizio, ai quali saranno delegati i poteri di amministrazione ordinaria dei quali trattano gli articoli 32 a 35 di questo Statuto, conforme il caso. Per la carica di Presidente, dovrà essere scelto Consigliere chi sia stato rieletto per il Consiglio di Amministrazione per lo meno una volta.
  2. Deliberare sulle attività della “Camera” per il raggiungimento dei suoi obbiettivi, determinando direttrici e principi.
  3. Provvedere, entro il termine di 6 (sei) mesi, a contare dalla data della sua elezione, la elaborazione e/o le emende al Regolamento interno della “Camera”.
  4. Ammettere, sospendere e riammettere Associati, come anche decidere sull’applicazione o rimozione di penalità a tali Associati; nessuna di queste decisioni dovrà essere giustificata, non spettando ad essa quasiasi ricorso all’Assemblea.
  5. Escludere Associati, spettando ricorso della decisione nella prima Assemblea Generale Straordinaria susseguente (NCC: Art. 57, §unico).
  6. Determinare annualmente le quote di Contribuzione degli Associati Effettivi e Corrispondenti, potendo quest’ultime essere differenziate in funzione di un associato essere persona naturale o giuridica e, tra queste ultime, in funzione del rispettivo capitale registrato o di valore del patrimonio netto segnalato nell’ultimo bilancio generale, prevalendo tra i due quello di più alto valore, quote queste soggette alla confermazione dell’Assemblea Generale susseguente.
  7. Designare giudici (non togati) e periti per dirimere le dispute commerciali, scelti tra gli Associati in regola con gli obblighi sociali.
  8. Presentare all’Assemblea Ordinaria degli Associati dopo averlo analizzato e discusso il bilancio preventivo delle entrate ed uscite per l’anno successivo, che gli sarà presnetato dai direttori Tesorieri fino al 30 novembre di ogni anno.
  9. Presentare all’Assemblea Ordinaria degli Associati il bilancio annuale, la comprovazione dei risultati, dell’origine e uso dei fondi sociali, accompagnati dalla relazione annuale della Direzione Esecutiva e dal Parere del Consiglio Fiscale, che, tra altre materie, dovrà vertere sull’esecuzione del bilancio approvato relativo all’esercizio terminato, giustificando o spiegando le sottrazoni più rilevanti;
  10. Contrattare per intermezzo di due rappresentanti nominati specificamente per tal fine, auditori indipendenti per verificare i conti e le dimostrazioni finanziarie presentate dalla Direzione Esecutiva, sempre che le consideri non soddisfacenti;
  11. Quando, con base nel parere degli auditori esterni e con base nella sua eventuale contestazione, presentata opportunamente dalla Direzione Esecutiva, si dimostri l’inaccettabilità e insanabilità dei conti dimostrati, destitutire il(i) Direttore(i) responsabile(i) per i conti, il che implicherà nella perdita del mandato del consigliere da parte del(i) destituito(i), designare, tra i suoi membri, nuovo(i) Direttore(i) per concludere il resto del mandato;
  12. Quando risulta di utilità per il raggiungimento degli obbiettivi della “Camera”, creare Delegazioni nelle capitali o all’interno dei territori menzionati nell’Articolo 1°, stabilindo le norme del suo funzionamento e nominando Delegati per il disimpegno di compiti specifici;
  13. Eseguire le altre funzioni di sua competenza contemplate nello Statuto;
  14. Deliberare su tutte le questioni non riservate alla competenza dell’Assemblea Generale e che, per non essere considerate di ordinaria amministrazione, non spettano alla competenza esecutiva della Direzione;
  15. Deliberare, con il voto di, per lo meno, 6/7 del totale dei suoi membri effettivi, presenti o no alla riunione, sull’eventuale destituzione di qualsiasi dei membri della Direzione Esecutiva; per tale effetto, i membri che non possano comparire alla riunione, potranno esprimere il loro voto per iscritto.

§1º – Nel caso di attribuzione di incarico della Direzione Esecutiva, il Consigliere candidato rimarrà impedito di deliberare in suo proprio favore.

§2º – Limitatamente alla metà del numero di Consiglieri permanenti ed eletti, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire alla qualità dei Consiglieri Onorari le persone che possano contribuire per l’incremento della relazioni commerciali tra il Brasile e l’Italia, l’Europa ed il Mercosul e per maggior prestigio e potentalizzazione della “Camera”. I Consiglieri Onorari saranno inivitati a comparire a tutte le riunioni del Consiglio di Amminstrazione, avendo voce in esse e potendo richiedere che constino degli atti i consigli, pareri e suggerimenti da loro presentati al Consiglio di Amministrazione, anche quando questi deliberi in senso opposto. Il mandato dei Consiglieri Onorari sarà coincidente con quello del Consiglio di Amminstrazione che li nomini.

§3º – Il Consiglio di Amminstrazione potrà designare Consiglieri Tecnici per rappresentare le varie attività comerciali, industriali, artigianali e agricole, i quali potranno essere chiamati a partecipare – in carattere consultivo, ma senza voto – delle riunioni del Consiglio di Amminstrazione.

ARTICOLO 24 – L’Associato Effettivo persona naturale, che rappresenti una persona giuridica, non potrà essere eletto come Membro del Consiglio di Amminstrazione nel caso in cui la persona giuridica già non abbia il suo rappresentante nel detto Consiglio.

ARTICOLO 25 – Il Consiglio di Amminstrazione si riunirá ordinariamente, in mesi alternati e, straordinariamente, sempre che si torni necessario. È obbligazione della Direzione Esecutiva e del Segretario Generale procedere alla spedizione delle dovute convocazioni per le riunioni del Consiglio di Amminstrazione, osservata la periodicità stabilita nel presente Statuto. Le riunioni del Consiglio di Amminstrazione si realizzeranno necessariamente nella sede sociale della Camera, dovendo le rispettive convocazioni menzionare questo requisito di validità. Eccezionalmente e quando si tratti di deliberare esclusivamente su argomenti relazionati con qualche Delegazione Regionale, il Consiglio di Amminstrazione potrà riunirsi nella città-sede della riferita Delegazione Regionale.

ARTICOLO 26 – Sia in carattere ordinario o straordinario, la Convocazione per la Riunione del Consiglio di Amminstrazione sarà notificata per iscritto a mezzo di posta elettronica o mediante fac-simile, con antecedenza di per lo meno 4(quattro) giorni, con indicazione del giorno e ora della riunione e dell’Ordine del Giorno. In questa stessa lettera saranno indicati il giorno e l’ora in cui il Consiglio di Amministrazione si riunirà in seconda convocazione. La seconda convocazione potrà essere fissata per lo stesso giorno, 30(trenta) minuti dopo quella fissata per la realizzazione della riunione in prima convocazione.

ARTICOLO 27 – Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dal Consigliere Permanente più anziano che sia presente, o, nel caso che non ci sia Consigliere Permanente presente, dal Consigliere Permanente più anziano tra i presenti, e segretariati dal Segretario Generale, salvo quando, in ragione dell’assenza di quasiasi di loro, o su richiesta di, per lo meno 1/3 dei presenti alla riunione ed in vista delle materie ad essere trattate, risulti più conveniente designare altro(i) membro(i) presente(i) per esercitare tali funzioni”ad hoc”. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si installeranno con la presenza di, per lo meno, 6(sei) Membri Eletti.

ARTICOLO 28 – Il Membro Eletto del Consiglio di Amministrazione che, senza preavviso al Presidente, non parteciperà di 4(quattro) riunioni consecutive, siano loro ordinarie o straordinarie perderà il suo mandato e sarà sostituito di accordo con ciò che dispone l’articolo 29 del presente Statuto.

ARTICOLO 29 – Essendoci posti vacanti nel Consiglio di Amministrazione, in virtù della morte, interdizione, demissione o perdita di mandato per altri motivi che non siano menzionati nel comma “k” dell’articolo 23, saranno riempiti mediante la scelta dallo stesso Consiglio dei sostituti che eserciteranno il mandato durante il periodo di tempo restante, fino alla nuova elezione del Consiglio di Amministrazione. I posti vacanti decorrenti dalla morte o interdizione dei Membri Permanenti non saranno riempiti.

VIII – DELLA DIREZIONE ESECUTIVA

ARTICOLO 30 – La Direzione Esecutiva sarà composta da un Direttore Presidente, due Direttori Vice-Presidenti, e due Direttori Tesorieri, designati dal Consiglio di Amminstrazione nei termini dell’articolo 23. I Direttori dovranno essere residenti e domiciliati in Brasile.

ARTICOLO 31 – Compete alla Direzione Escutiva, come organo avente gli stessi poteri, deliberare su tutte le materie che ad essa siano sottomesse per iniziativa di qualsiasi dei Direttori e che siano considerate di ordinaria amministrazione. La Direzione Esecutiva potrà deliberare nel senso che determinati argomenti o materie, anche quando siano considerati di ordinaria ammninistrazione, siano sottomessi alla previa deliberazione o al referendum del Consiglio di amministrazione, spettando a quest’ultimo deliberare i casi che debbano essere sottomessi all’Assemblea Generale. Le convocazioni per le riunioni della Direzione Esecutiva dovranno essere fatte per iscritto, con, per lo meno, 2 gironi di antecedenza. La Direzione Esecutiva delibererà validamente con la presenza di, per lo meno, 4 dei suoi membri e con il voto di, per lo meno, 3/5 dei suoi membri. Nel caso di pareggio, il Direttore Presidente spareggierà, o nell’assenza del Direttore Presidente, il voto spareggiatore spetterà al Direttore Vice-Presidente più anziano.

ARTICOLO 32 – Compete al Direttore Presidente esercitare le attività di ordinaria amministrazione della “Camera” e, tra di esse:

  1. rappresentare la “Camera” in giudizio o al di fuori, dinnnanzi alle autorità diplomatiche e governamentali d’Italia, Europa e Brasile;
  2. partecipare, individualmente o con il Segretario Generale, alle riunioni dell’Assocamerestero e delle riunioni delle camere italiane nel Mercosul;
  3. convocare le Assemblee Generali, convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocare le riunioni della Direzione Esecutiva;
  4. far osservare lo Statuto e i regolamenti della “Camera” e le decisioni prese dal Consiglio di Amminstrazione;
  5. prendere deliberazioni di carattere urgente e straordinario, le quali, tuttavia, saranno posteriormente sottomesse all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  6. esercitare le sue funzioni con l’ausilio dei Vice-Presidenti, Direttori Tesorieri, e del Segretario Generale;
  7. ammettere e dimettere funzionari;
  8. firmare, insieme con altro Direttore, o con il Segretario Generale, contratti, obbligazioni, titoli di credito, assegni, aprire e chiudere conti bancari, nel Paese o all’estero.

ARTICOLO 33 – Compete ai Direttori Vice-Presidenti, ausiliare il Direttore Presidente nelle attività di ordinaria amministrazione della “Camera” e, tra di esse:

  1. rappresentare la Camera in giudizio o al di fuori;
  2. sostituire il Direttore Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, nelle sue assenze o impedimenti temporari;
  3. convocare riunioni della Direzione Esecutiva;
  4. ausiliare il Direttore Presidente nella gestione ordinaria della Camera;
  5. firmare, insieme con il Direttore Presidente o con un Direttore Tesoriere o con il Segretario Generale, contratti, obbligazioni, titoli di credito, assegni, aprire e chiudere conti bancari, nel Paese o all’estero.

ARTICOLO 34 – Compete ai Direttori Tesorieri, ausiliare il Direttore Presidente e i Direttori Vice-Presidenti nelle attività di ordinaria amministrazione della “Camera” e, tra di loro:

  1. rappresentare la Camera in giudizio o al di fuori;
  2. convocare riunioni della Direzione Esecutiva;
  3. firmare, insieme con il Direttore Presidente o con un Direttore Vice-Presidente, o con il Segretario Generale, contratti, obbligazioni, titoli di credito, assegni, aprire e chiudere conti bancari, nel Paese o all’estero.

Paragrafo único – Sono attribuzioni specifiche e di competenza privata dei Direttori Tesorieri:

  1. sopraintendere i registri e attività contabili della Camera ,elaborando le dimostrazioni finanziarie e zelando per il compimento degli obblighi fiscali, del lavoro e della previdenza della Camera;
  2. elaborare le proposte annuali di bilancio preventivo di entrate ed uscite, come anche di bilancio-programma per ognuno degli esercizi;
  3. elaborare relatori trimestrali di esecuzione del bilancio, indicando le sottrazioni occorse in relazione al bilancio approvato dall’Assemblea Generale, spiegandole e giustificandole quando necessario.

ARTICOLO 35 – Nel caso di impedimento permanente del Presidente, il più anziano dei Vice-Presidenti eserciterà la presidenza interinamente, fino a quando il Consiglio di Amministrazione indichi uno dei Consiglieri per sostituire il Presidente impedito. Nel caso di impedimento permanente di qualsiasi degli altri Direttori, spetterà al Consiglio di Amministrazione nominare, tra i suoi membri, il sostituto. Si considererà impedito permanentemente il Direttore che non appaia a 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o della Direzione senza aver presentato giustificazione.

§ único. – Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Direttori Tesorieri possono essere rieletti per lo stesso incarico al massimo una volta per il mandato successivo. Qualsiasi di loro, se già rieletto, potrà essere eletto solo per un incarico diverso da quello che abbia esercitato nel mandato trascorso, o essere eletto nuovamente per lo stesso incarico, a condizione che non lo abbia esercitato nei due anni immediatamente anteriori.
IX – DEL SEGRETARIO GENERALE

ARTICOLO 36 – Il Segretario Generale é contrattato dalla Camera, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Presidente, e la sua scelta dovrà meritare ratificazione del Ministero delle Attività Produttive italiano, conforme parere del Ministero degli Esteri dell’Italia.

ARTICOLO 37 – Il Segretario Generale si riporterà ai Direttori e sopraintenderà tutte le attività amministrative e promozionali della Camera, l’organizzazione di eventi, la operazionalizzazione delle relazioni della Camera con l’Assocamerestero, con le autorità governamentali italiane e con le altre entità internazionali di fomento al commercio multilaterale. Per tale effetto firmerà tutta la corrispondenza ordinaria, così intesa quella che non cria obbligazioni pecuniarie per la Camera, potendo ancora, insieme a qualsiasi Direttore, firmare contratti, obbligazioni, titoli di credito, assegni, aprire e chiudere conti bancari, nel Paese o all’estero. Spetta ancora al Segretario Generale: (a) comparire a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, della Direzione e alle Assemblee Generali,fornendo supporto informativo per le deliberazioni; (b) attendere alle richieste dei Direttori nell’amministrazione ordinaria della Camera; (c) elaborare relatori richiesti per l’ottenimento di sovvenzioni o contribuzioni degli organismi internazionali o governamentali; (d) sopraintendere il funzionamente della Camera; (e) a criterio del Direttore Presidente ad ogni caso, apparire alle riunioni delle Camere Italiane all’Estero, sempre assessorando un Direttore.

ARTICOLO 38 – Il Direttore Presidente, sentito il parere dei Direttori Tesorieri, sottometterà al Consiglio di Amministrazione la proposta di remunerazione del Segretario Generale, o delle sue modifiche.

X – DEL CONSIGLIO FISCALE

ARTICOLO 39 – Il Consiglio Fiscale, eletto negli anni impari dall’Assemblea Ordinaria degli Associati, ha mandato di 2 (due) anni ed è composto da 3 (tre) supplenti.

ARTICOLO 40 – Spetta al Consiglio Fiscale:

  1. esaminare i documenti e la scritturazione contabile, dando il suo parere scritto sulla presentazione dei conti;
  2. Dare la sua opinione sul Bilancio Annuale della “Camera” presentato al Consiglio di Amministrazione prima che questi sia sottomesso a discussione e deliberazione dell’Assemblea Ordinaria.

§ único – I membri effettivi e supplenti del Consiglio Fiscale eserciteranno il loro mandato a titolo gratuito e potranno essere riletti.

XI – DELLE DELEGAZIONI REGIONALI E DELEGATI
ARTICOLO 41 – Delegazioni Regionali potranno essere istituite dal Consiglio di Amminstrazione all’interno dello Stato di Rio de Janeiro e nelle capitali o interno degli altri territori menzionati nell’articolo 1° e avere come fine sviluppare le attività della Camera secondo l’orientazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Esecutiva della “Camera” nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
ARTICOLO 42 – I Delegati Regionali saranno membri di diritto del Consiglio di Amministrazione della “Camera” nella qualità di Consiglieri Tecnici, amministreranno il funzionamento delle rispettive delegazioni e di rappresentare la Camera nelle rispettive circoscrizioni. La rappresentanza della Camera a livello internazionale è esclusiva della Direzione e del Segretario Generale.
ARTICOLO 43 – L’avviso di convocazione della Riunione degli Associati di una Delegazione Regionale dovrà essere presentato in tempo utile anche al Direttore Presidente della “Camera” affinchè gli venga permesso di partecipare alla Riunione o in essa farsi rappresentare.
ARTICOLO 44 – Le Delegazioni Regionali dovranno comunicare alla “Camera” tutte le iniziative che pretendono prendere nei territori di sua giurisdizione, dovendo attenersi alle decisioni del Consiglio di Amministrazione della “Camera”.
ARTICOLO 45 – Le richieste di iscrizione per gli Associati effettivi ricevute dalle Delegazioni saranno incamminate al Consiglio di Amminstrazione accompagnate dal parere scritto del Delegato Regionale.
XII – DELLA DISSOLUZIONE E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 46 – La Camera entrerà in liquidazione nelle ipotesi previste dalla legge o per decisione dell’Assemblea Generale, presa con il voto favorevole alla proposta di liquidazione di, per lo meno 70% (settanta per cento) degli Associati in regola con le obbligazioni sociali, spettando alla stessa Assemblea indicare il liquidante.
ARTICOLO 47 – Nel caso di liquidazione, una volta pagate le obbligazioni lavorative, sociali e tributarie della Camera e i creditori, il patrimonio che avanza sarà consegnato in donazione all’Assemblea Italiana di Mutuo Soccorso (codice Fiscale n° 33.268.475/0001-12) con sede nella città di Rio de Janeiro o, nella sua mancanza, l’entità beneficiente indicata dal Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro.
XIII – DELL’ESERCIZIO TOTALE E CONTI

ARTICOLO 48 – l’Esercizio Sociale avrà inizio nel primo giorno di gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno, data in cui sarà fatto il bilancio generale e saranno elaborate le dimostrazioni finanziarie indicative di origine e uso dei fondi sociali, per successiva presentazione, con il parere del Consiglio Fiscale, al Consiglio di Amminstrazione e, caso approvate da questi, per essere sottomesse all’Assemblea Generale Ordinaria nei termini del §2° dell’articolo 13 dello Statuto.
XIV – DELLA LEGGE APPLICABILE

ARTICOLO 49 – Ai casi omessi si applicheranno le disposizioni del Codice Civile Brasiliano e delle altre norme legali pertinenti.
XII – DEL FORO

ARTICOLO 50 – Gli Associati eleggono il foro della Circoscrizione Giudiziaria della Capitale dello Stato di Rio de Janeiro per dirimere le questioni decorrenti di questo Statuto, con rinuncia espressa di qualsiasi altro, per più privilegiato che egli sai.

Noi, membri della Commissione di Redazione Finale nominata nella Sessione del 03 dicembre 2003, conferiamo:

Rio de Janeiro, 03 dicembre 2003.