STATUTO SOCIALE DELLA CAMERA ITALO BRASILIANA DI COMMERCIO E INDUSTRIA DI RIO DE JANEIRO
CNPJ/MF nº 42.507.244/0001-05
CAPITOLO I
NOME, NATURA GIURIDICA, SEDE E DURATA
Articolo 1º. LA CAMERA ITALO BRASILIANA DI COMMERCIO E INDUSTRIA, (Camera) è senza scopi politici o religiosi, costituita il 20 luglio 1950 e a tempo indeterminato, dotata di una propria personalità giuridica distinta da quella dei suoi associati e che è regolata dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge applicabili, in particolare l’articolo 53 e del codice civile brasiliano.
Articolo 2º. La Camera ha sede e sede nella Città di Rio de Janeiro, Stato di Rio de Janeiro, in Avenida Graça Aranha, nº 1, 6 ° piano, CEP: 20030-002, e può, con decisione del Consiglio di amministrazione, aprire filiali, rappresentanze o delegazioni e / o estendere le proprie attività ad altri Stati, Città e Territori in Brasile, Italia e altri paesi.
Paragrafo Unico – La Camera opera nelle capitali e in altre città degli stati di Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pará, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Acre, Rondônia, Amapá e Distrito Federal.
CAPITOLO II
PRINCIPI E FINI SOCIALI
Articolo 3º. La Camera si ispira ai Principi di Uguaglianza, Trasparenza, Etica e Imparzialità, ribadendo l’impegno a garantire il rispetto di questi valori e delle procedure definite nel presente Statuto.
Articolo 4º. La Camera ha per scopi sociali:
- Promuovere, incoraggiare, sviluppare, espandere e assistere gli scambi commerciali, tecnologici, culturali, turistici e di investimento tra Brasile e Italia;
- Effettuare studi e ricerche relative allo scambio tra i due Paesi, suggerendo e proponendo le misure necessarie per la migliore soluzione degli interessi di entrambi;
- Facilitare e stimolare la cooperazione tra persone, naturali o giuridiche, di diritto pubblico o privato, interessate allo scambio tra i due Paesi;
- Difendere gli interessi dei propri membri, nei limiti delle loro prestazioni, in entrambi i paesi;
- Mediare, ove necessario, su questioni relative allo scambio tra i due Paesi, proponendo misure e basi per la soluzione di tali controversie;
- Compilare, pubblicare e mettere a disposizione, ai propri Associati e ai terzi interessati allo scambio tra i due Paesi, le informazioni riguardanti il commercio, l’industria, la finanza e la legislazione di base dei due Paesi;
- Cooperare con altre Camere italiane con sede nel territorio nazionale, anche promuovendo l’organizzazione di una Federazione delle Camere italiane in Brasile;
- Collaborare con altre Camere di Commercio, europee e non, con sede in Brasile o all’estero; e
- Portare all’attenzione delle Autorità diplomatiche e consolari italiane in Brasile tutte le questioni relative all’incremento dei rapporti economici tra Italia e Brasile, indicando le misure che ritiene opportune.
CAPITOLO III
ASSOCIATI – CATEGORIE, AMMISSIONE, DIRITTI E DOVERI, CONTRIBUTI, SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE
Articolo 5º. Può partecipare alla composizione della Camera qualsiasi persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, che si propone di contribuire al raggiungimento dei propri obiettivi, alle condizioni di ammissione e partecipazione stabilite nel presente Statuto.
Paragrafo Unico – Gli associati non hanno responsabilità reciproche e non rispondono, a prescindere dalla categoria, individualmente, congiuntamente o sussidiariamente ai debiti e agli obblighi della Camera.
Articolo 6º. L’appartenenza sarà composta da due categorie di Associati: Associati onorari e Associati effettivi.
Articolo 7º. Sono Soci Onorari:
- l’Ambasciatore d’Italia in Brasile, il Consigliere commerciale presso l’Ambasciata d’Italia, il Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro, il Direttore Brasile dell’Agenzia per l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane (ICE) e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Rio de Janeiro, per la durata dei loro mandati e soggetti ai termini del presente Statuto;
- persone fisiche, nazionali o straniere, che prestano o hanno reso rilevanti servizi alla Camera oa beneficio dei rapporti tra Brasile e Italia, approvati in una riunione del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata di qualsiasi associato e parere della Direttoria Esecutiva.
Primo Paragrafo – Il candidato a socio onorario sottoscriverà una proposta nella quale dichiarerà le sue qualifiche, comprensivo dell’impegno a rispettare, se ammesso, lo Statuto e il suo regolamento interno.
Secondo Paragrafo – I Soci Onorari avranno diritto di parola, ma non di voto, alle Assemblee Generali
Articolo 8º. Gli Associati effettivi saranno le persone fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, che contribuiscono in modo continuativo al raggiungimento degli obiettivi della Camera; a cui è concesso il diritto di parola e di voto in Assemblea;
Paragrafo Unico – L’ammissione a Socio Effettivo dipenderà dall’approvazione in una riunione del Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata, firmata dal candidato (o dal suo legale rappresentante) e da un associato, e dal parere della Direttoria Esecutiva.
Articolo 9º – I candidati ad Associati Effettivi o Onorari dovranno presentare, all’atto della domanda di ammissione, tutta la documentazione richiesta dalla Camera, nonché la prova del pagamento della quota corrispondente alle spese amministrative iniziali della classe associativa desiderata.
Primo Paragrafo – Il giudizio di ammissione di nuovi membri sarà limitato alla valutazione, da parte degli organi direttivi della Camera:
- La possibilità del contributo dell’interessato al raggiungimento degli obiettivi della Camera e/o a beneficio dei rapporti tra Brasile e Italia;
- Le ipotesi di possibile esclusione di membri descritte al successivo § 1 dell’articolo 14.
Secondo Paragrafo – La domanda di ammissione del Socio verrà annullata qualora, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della propria ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Associato non provveda al pagamento del contributo dovuto.
Articolo 10º. Sono diritti degli Associati:
- Partecipare alle Assemblee Generali e prendere parte ai dibattiti, garantendo il diritto di voto esclusivamente agli Associati Effettivi versati con i loro contributi ed altri obblighi nei confronti della Camera;
- Partecipare ad attività sociali e godere dei benefici e dei servizi forniti dalla Camera;
- Frequentare ed utilizzare i locali della Camera per attività sociali, nella forma e alle condizioni previste dal proprio Regolamento Interno;
- Proporre agli organi della Camera provvedimenti e suggerimenti di interesse della Camera.
- Ricevere informazioni sistematiche sulle attività della Camera.
Articolo 11. È diritto esclusivo degli Associati Effettivi candidarsi o nominare uno o più rappresentanti per le cariche elettive negli organi di governo della Camera:
Primo Paragrafo – Le condizioni di ammissibilità cumulative per le posizioni sociali elettive sono:
- essere una persona fisica associata o rappresentante di una persona giuridica associata alla Camera;
- risiedere in Brasile;
- essere al corrente dei rispettivi obblighi sociali determinati nel presente Statuto;
- non essere stato rimosso o abbandonato in una carica elettiva negli organi di governo della Camera;
- non essere impedito di esercitare le funzioni della carica elettiva, sia per legge speciale, condanna giudiziaria o sanzione amministrativa;
Secondo Paragrafo – Se un rappresentante di un’entità giuridica associata, eletta in carica nell’organo di governo della Camera, non riesce a rappresentare il membro effettivo nel corso del suo mandato, l’entità giuridica associata deve nominare un nuovo rappresentante per completare il suddetto mandato.
Articolo 12. I doveri degli Associati sono, ferme restando le altre disposizioni qui stabilite:
- Rispettare, eseguire e far rispettare le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni dei suoi organi direttivi e le altre regole della Camera;
- Cooperare per il successo degli obiettivi della Camera;
- Pagare tempestivamente i contributi e le eventuali commissioni addebitate dalla Camera per i servizi e le attività di cui godono; e
- Esercitare le cariche sociali della Camera per la quale sono stati eletti con zelo, impegno e diligenza.
Articolo 13. I contributi che dovranno essere versati dagli Associati Effettivi saranno proposti, annualmente, dalla Direttoria Esecutiva, ed approvati con delibera del Consiglio Amministrativo.
Paragrafo Unico – I Soci Onorari saranno esonerati dal pagamento di alcun contributo.
Articolo 14. Perde la qualità di Associato:
- Chiunque, volentieri, essendo in regola con i propri obblighi sociali, invia una semplice comunicazione scritta al Presidente della Camera informando il proprio recesso dall’Associazione, ma deve comunque provvedere al pagamento degli eventuali contributi scaduti fino al momento della partenza e non pagata;
- La persona fisica, per morte o perdita, anche temporanea, di diritti civili, e la persona giuridica, per fallimento o estinzione;
- Chi rimane inadempiente al contributo sociale per un periodo di 12 (dodici) mesi, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei voti; o
- Per esclusione, nella forma del successivo paragrafo 1.
Primo Paragrafo – L’Associato può essere escluso dall’appartenenza alla Camera, con decisione del Consiglio di Amministrazione, che presenti comportamenti contrari o lesivi degli interessi della Camera, anche da:
- violare il presente Statuto o altre regole della Camera;
- agire in contrasto con le decisioni delle Assemblee Generali;
- esibire una condotta contraria alle buone abitudini, la pratica di atti illegali o immorali;
Secondo Paragrafo – La possibilità di perdere la qualifica di Associato sarà preventivamente comunicata dal Segretario Generale, motivato e per iscritto, all’interessato, il quale potrà presentare la propria Difesa al Consiglio di Amministrazione entro il termine non prorogabile del 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notifica.
Terzo Paragrafo – Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non sostenga la propria Difesa, l’Associato potrà presentare ricorso all’Assemblea dei Soci successiva, la cui convocazione conterrà una specifica menzione al ricorso manifestato. La decisione dell’Assemblea generale sarà definitiva e inappellabile.
CAPITOLO IV
RISORSE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 15. Le fonti di finanziamento per il mantenimento della Camera sono:
- Contributi e qualsiasi altra quota pagata dagli Associati;
- Ricavi di qualsiasi natura, inclusi quelli derivanti da eventi, conferenze, seminari, sponsorizzazioni, affitti, partecipazione ad iniziative o eventi promozionali per il commercio e l’industria, scambi internazionali o culturali;
- sussidi, contributi, donazioni o sussidi, di qualsiasi natura, effettuati da chiunque sia interessato agli scopi sociali della Camera;
- Finanziamento operativo del Governo italiano in base alla Legge n. 518 del 1° luglio 1970; e
- Altri ricavi non precedentemente compresi.
Articolo 16. L’anno fiscale della Camera inizierà il 1 ° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno, data in cui verrà redatto il bilancio corrispondente all’anno fiscale e il rispettivo risultato.
Paragrafo Unico – L’eventuale avanzo riscontrato in bilancio sarà integralmente applicato alle attività della Camera, essendo vietata la loro distribuzione a qualsiasi titolo, e l’eventuale disavanzo riscontrato dovrà essere compensato nell’esercizio successivo.
CAPITOLO V
GLI ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 17. Gli organi direttivi della Camera sono:
- l’Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- la Direttoria Esecutiva;
- la Segreteria Generale; e
- il Consiglio Fiscale.
Primo Paragrafo – Il Consiglio di Amministrazione e la Direttoria Esecutiva sono considerati organi di gestione della Camera.
Secondo Paragrafo – Il Consiglio di Amministrazione può essere assistito, per le questioni tecniche, dal Consiglio Consultivo dei Notabili.
CAPITOLO VI
L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
Articolo 18. Gli Associati si riuniranno ogni anno all’Assemblea Generale Annuale, entro i primi 4 (quattro) mesi dalla fine dell’anno fiscale, e all’Assemblea Generale Straordinaria, ogniqualvolta venga convocata. L’Assemblea può essere convocata dall’Amministratore Delegato o suo sostituto, dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Fiscale o da 1/5 (un quinto) degli Associati Effettivi a cui sono saldati gli obblighi sociali.
Primo Paragrafo – L’Assemblea Generale degli Associati, convocata in via ordinaria o straordinaria, si riunisce, si pronuncia e delibera di preferenza presso la sede della Camera o altro luogo da designarsi nella rispettiva convocazione, purché ciò sia debitamente giustificato.
Secondo Paragrafo – L’Assemblea Generale degli Associati può essere tenuta in teleconferenza o videoconferenza, con la registrazione dell’assemblea che è consentita. I soci che partecipano a distanza dall’assemblea devono confermare i propri voti, alla data dell’assemblea, mediante lettera, fax o posta elettronica (e-mail), registrati tramite il portale della corporate governance o qualsiasi altro mezzo formale di comunicazione, inoltrati a il segretario dell’assemblea corrispondente.
Articolo 19. L’Assemblea Generale degli Associati è responsabile di:
- eleggere e revocare, mediante votazione chiusa e scritta, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Fiscale;
- approvare il bilancio dell’esercizio, i conti di gestione e il budget finanziario per l’anno in corso, presentati dalla Direttoria Esecutiva e revisionati dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio Fiscale;
- modificare lo statuto;
- discutere e approvare l’estinzione o la liquidazione della Camera;
- deliberare su qualsiasi questione che gli viene sottoposta e inclusa nella convocazione; e
- decidere su eventuali ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 20. Le Assemblee saranno convocate almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima della data delle Assemblee generali, mediante avviso, lettera o e-mail con avviso di ricevimento indirizzato agli Associati. La convocazione deve essere accompagnata dall’elenco dei Soci aggiornato rispetto ai propri obblighi sociali, nonché dalle informazioni relative al giorno, all’ora e al luogo della riunione e all’ordine del giorno.
Articolo 21. L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria può discutere, approvare o respingere solo ed esclusivamente le questioni stabilite nei rispettivi ordini del giorno, salvo che siano presenti tutti gli Associati Effettivi in ottemperanza agli obblighi sociali.
Articolo 22. Le Assemblee Generali saranno presiedute da un Associato effettivo presente, che non è membro della Direttoria Esecutiva, eletto in quel momento, e segretari dal Segretario Generale o dal Vice-Segretario della Camera, che sarà responsabile della redazione dei rispettivi verbali contenenti le discussioni e le deliberazioni prese.
Articolo 23. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma unico, per deliberare e validamente deliberare, l’Assemblea dovrà, in prima convocazione, contare sulla presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e, dopo 30 (trenta) minuti, in seconda convocazione, alla presenza di almeno dieci Associati non componenti degli organi di governo della Camera.
Paragrafo Unico – L’Assemblea che ha per oggetto la modifica dello Statuto sarà insediata solo in prima convocazione con la presenza di Associati rappresentanti almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto, e potrà essere insediata in seconda convocazione con la presenza di Associati che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto.
Articolo 24. Salvo quanto previsto dal successivo paragrafo unico, le deliberazioni delle Assemblee saranno prese a maggioranza semplice dei voti degli Associati presenti e / o rappresentati. Le deliberazioni delle Assemblee Generali saranno obbligatorie per tutti gli Associati della Camera, siano essi presenti o assenti o siano stati vincitori o vinti al voto.
Paragrafo Unico – Qualsiasi modifica delle disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 32, 39, 42, 44, 50 e 52 del presente Statuto essere valido solo con il benestare di almeno 2/3 dei Soci presenti aventi diritto di voto.
CAPITOLO VII
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 25 – Il Consiglio di Amministrazione è l’organo collegiale di gestione della Camera ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) Consiglieri effettivi, con diritto di parola e di voto, eletti dall’Assemblea Generale per un mandato di 2 (due) anni, con 3 (tre) rielezioni successive consentite.
Primo Paragrafo – I Soci Onorari di cui al paragrafo “a” del precedente articolo 7 sono anche membri del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola e senza diritto di voto.
Secondo Paragrafo – Il Consiglio di Amministrazione può invitare, con voce e senza diritto di voto, soci, delegati o terzi che possano contribuire a specifici progetti e ad accrescere i rapporti commerciali tra Brasile e Italia, Europa e Mercosur, puntando al maggior prestigio e potenzialità della Camera, limitato alla metà del numero totale dei membri effettivi.
Terzo Paragrafo – Il Consiglio di Amministrazione può, previa valutazione del criterio di finalità, invitare, con diritto di parola e senza diritto di voto, rappresentanti di istituzioni pubbliche e private, brasiliane e straniere, quali ospiti d’onore.
Quarto Paragrafo – I membri del Consiglio di Amministrazione metteranno a disposizione gratuitamente i propri servizi.
Articolo 26. Spetta al Consiglio di Amministrazione
- eleggere e revocare i membri della Direttoria Esecutiva tra gli amministratori in carica;
- designare i membri della commissione elettorale tra gli Associati che non ricoprono incarichi nella Camera;
- deliberare sulle attività della Camera per il raggiungimento dei suoi obiettivi, determinando linee guida e principi;
- preparare e / o modificare e approvare il Regolamento Interno della Camera;
- approvare le richieste di ammissione, sospensione o esclusione di Associati, nonché decidere in merito all’applicazione o alla rimozione di sanzioni a tali Associati;
- convocare le assemblee generali;
- raccomandare l’approvazione o il rifiuto da parte dell’Assemblea generale annuale dei conti di gestione e del bilancio finanziario per l’anno in corso, presentati dalla Direttoria Esecutiva;
- rimuovere gli amministratori responsabili del bilancio quando, sulla base del parere del consiglio di bilancio o del revisore esterno e dopo aver analizzato qualsiasi controversia, sono dimostrate l’inaccettabilità e la follia dei conti presentati, nonché designato, tra i suoi membri, nuovo / i Direttore / i per concludere il periodo rimanente del mandato;
- approvare i contributi sociali degli Associati Effettivi, annualmente proposti dalla Direttoria Esecutiva, che possono essere differenziati a seconda che il socio sia persona fisica o giuridica e, tra questi ultimi, sulla base del rispettivo capitale sociale o del valore dell’equità nominata nell’ultimo bilancio generale, quello con il valore più alto prevalente tra i due;
- approvare la creazione e l’estinzione di commissioni tecniche e settoriali
- assumere, tramite due rappresentanti appositamente incaricati a tal fine, revisori indipendenti (esterni o associati) per il controllo dei conti e dei rendiconti finanziari presentati dalla Direttoria Esecutiva;
- approvare l’esecuzione di tutti i contratti, accordi, transazioni e documenti che comportano l’assunzione di obblighi da parte della Camera (compresi i titoli di credito), il cui valore individuale o annuale, considerando una serie di transazioni correlate, supera R$ 50.000,00 (cinquantamila reais); e
- svolgere le altre funzioni che possono essere descritte nel Regolamento interno della Camera.
Paragrafo Unico – Il Consiglio di Amministrazione è subordinato all’Assemblea Generale degli Associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per la Direttoria Esecutiva, i cui membri ricevono poteri di ordinaria amministrazione per delega.
Articolo 27. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà ordinariamente, a mesi alterni e, straordinariamente, ogniqualvolta necessario, preferibilmente presso la sede della Camera e, eccezionalmente, in teleconferenza o videoconferenza.
Articolo 28. Le convocazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno effettuate per iscritto, mediante avviso, lettera o posta elettronica con avviso di ricevimento, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, contenente l’indicazione del giorno, luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno e la relativa documentazione.
Primo Paragrafo – Quando l’ordine del giorno è finalizzato all’analisi del bilancio annuale, la convocazione del Consiglio di Amministrazione e l’inoltro della relativa documentazione deve essere effettuata con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.
Secondo Paragrafo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute in teleconferenza o videoconferenza, previa registrazione della riunione. I membri che partecipano a distanza dall’assemblea devono confermare il proprio voto, alla data dell’assemblea, mediante lettera, e-mail (e-mail), o qualsiasi altro mezzo formale di comunicazione, inoltrata al presidente dell’assemblea, agli altri membri presente o il segretario all’assemblea.
Articolo 29. Il Consiglio di Amministrazione sarà insediato in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (sei) Consiglieri con diritto di voto e, in seconda convocazione, dopo 30 (trenta) minuti, con la presenza di, almeno 3 (tre) Consiglieri.
Articolo 30. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno presiedute dall’ex Presidente più anziano di età e la segreteria dal Segretario Generale o dal Vice-Segretario.
Articolo 31. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno prese a maggioranza semplice dei membri votanti presenti, a meno che un quorum più qualificato non sia espressamente richiesto dal presente Statuto, fatta eccezione per la rimozione di qualsiasi membro della Direttoria Esecutiva che dipenderà dall’approvazione della maggioranza assoluta dei membri votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
CAPITOLO VIII
LA DIRETTORIA ESECUTIVA
Articolo 32. La Direttoria Esecutiva sarà composta da un Amministratore Delegato e due Vicepresidenti Ufficiali, tutti residenti e domiciliati in Brasile, designati dal Consiglio di Amministrazione, i cui termini saranno di 2 (due) anni, con 2 (due) rielezioni successive consentite.
Articolo 33. Spetta alla Direttoria Esecutiva:
- dirigere e rappresentare la Camera, in modo che essa operi in conformità con il presente Statuto e il suo Regolamento interno;
- l’analisi e la raccomandazione al Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazione o al rigetto delle domande di ammissione di Associati;
- la proposta di contribuzione da versare annualmente dagli Associati Effettivi, che dovrà essere successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- determinare e controllare l’esecuzione del budget finanziario della Camera, approvato dall’Assemblea Generale, nonché preparare la relazione dei conti della direzione e il bilancio di chiusura dell’esercizio fiscale della Camera;
- deliberare su tutte le questioni ritenute di ordinaria gestione ad essa sottoposte, su iniziativa di uno qualsiasi dei Direttori e successivamente decretate dall’Assemblea Generale degli Associati;
- sovrintende alle scritture e alle attività contabili della Camera, preparare il bilancio e garantire il rispetto dei suoi obblighi fiscali, lavorativi e previdenziali;
- preparare proposte annuali per i bilanci delle entrate e degli esborsi, nonché i bilanci dei programmi per ogni anno fiscale;
- proporre l’istituzione e l’estinzione di commissioni tecniche e di settore da approvare dal Consiglio di Amministrazione; e
- preparare rapporti trimestrali sull’esecuzione del bilancio, indicando gli scostamenti dal budget approvato dall’Assemblea generale degli associati, spiegandoli e giustificandoli quando necessario.
Articolo 34. La Direttoria Esecutiva si riunirà annualmente, entro i primi 3 (tre) mesi dalla fine dell’anno fiscale, per la discussione e l’approvazione dei propri conti annuali e del budget per l’anno in corso, e successivamente inoltrati al Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea Ordinaria, nonché quando convocato su iniziativa dei suoi membri.
Articolo 35. La convocazione alle riunioni della Direttoria Esecutiva deve essere effettuata per iscritto, mediante avviso, lettera o e-mail con avviso di ricevimento, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo.
Articolo 36. Le riunioni saranno presiedute dall’Amministratore Delegato o, in sua assenza, dal Direttore Vicepresidente senior e dal Segretario Generale o dal Vice-Segretario.
Articolo 37. La Direttoria Esecutiva delibererà validamente con il voto di almeno 2 (due) dei suoi membri.
Articolo 38. Spetta all’Amministratore Delegato o, in sua assenza o impedimento temporaneo, a uno qualsiasi dei Vice-Amministratori Delegati, che lo sostituiranno nell’esercizio delle sue funzioni:
- rappresentare la Camera in sede giudiziaria o stragiudiziale, davanti alle autorità diplomatiche e governative di Italia, Europa e Brasile;
- partecipare, individualmente o con il Segretario Generale, alle riunioni dell’Assocamerestero e alle riunioni delle Camere italiane del Mercosur;
- convocare le Assemblee Generali e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione;
- far rispettare lo Statuto e il Regolamento Interno della Camera e le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- assumere deliberazioni urgenti e straordinarie, che, comunque, saranno successivamente sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- assumere e licenziare dipendenti;
- firmare, insieme ad un altro Direttore, o con il Segretario Generale, tutti i documenti societari della Camera, nonché tutti i contratti, accordi, transazioni e documenti che comportano l’assunzione di obblighi da parte della Camera, compreso il titolo; e
- aprire e chiudere conti correnti bancari, nel Paese o all’estero.
CAPITOLO IX
SEGRETARIATO GENERALE
Articolo 39. Il Segretariato Generale della Camera sarà composto da 1 (uno) Segretario Generale e 1 (uno) Vice-Segretario, nazionale o straniero residente in Brasile, assunto esclusivamente dopo la nomina dell’Amministratore Delegato e la sua successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Amministratori, ratificati dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano, secondo il parere del Ministero degli Affari Esteri italiano, che deve agire con tutto lo zelo e la riservatezza necessari per l’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 40. Il Segretario Generale è responsabile di:
- sovrintendere a tutte le attività amministrative e promozionali della Camera, compresa l’organizzazione di eventi, l’operatività dei rapporti della Camera con Assocamerestero, con le autorità di governo italiane e con gli altri enti internazionali che promuovono il commercio multilaterale;
- firmare tutta la corrispondenza ordinaria che non crei obbligazioni pecuniarie per la Camera;
- firmare, insieme a qualsiasi Amministratore, contratti, obbligazioni, note di credito, assegni, aprire e chiudere conti correnti bancari, nel Paese o all’estero;
- diffondere l’elenco degli Associati anche con i loro obblighi sociali unitamente alla convocazione all’Assemblea Generale degli Associati e ogniqualvolta richiesto dagli Associati;
- partecipare e fungere da segretario alle riunioni del Consiglio do Amministrazione, della Direttoria Esecutiva e delle Assemblee Generali degli Associati, fornendo supporto informativo alle deliberazioni, con facoltà di parola quando necessario e senza diritto di voto;
- ottemperare alle richieste della Direttoria Esecutiva nella gestione ordinaria della Camera;
- predisporre le relazioni necessarie per ottenere sovvenzioni o contributi da organismi internazionali o governativi;
- sovrintende all’orario di lavoro della Camera; e
- a discrezione dell’Amministratore Delegato, partecipare alle riunioni delle Camere italiane all’estero, consultando sempre un Amministratore.
Articolo 41. Il Vice-Segretario è responsabile della sostituzione del Segretario Generale nelle sue funzioni, esclusivamente per quanto riguarda i punti “a”, “d”, “e”, “f”, “h” e “i”, previsti dal precedente Articolo 40.
CAPITOLO X
IL CONSIGLIO FISCALE
Articolo 42. Il Consiglio Fiscale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, eletti dall’Assemblea Generale degli Associati per un periodo di 2 (due) anni, con rielezione consecutiva consentita.
Articolo 43. Il Consiglio Fiscale è responsabile di:
- esaminare i documenti contabili e la tenuta della contabilità, fornendo annualmente all’Assemblea Generale Annuale il proprio parere tecnico scritto sulla gestione finanziaria della Camera; e
- esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo e preventivo annuale della Camera presentato al Consiglio di Amministrazione prima che sia sottoposto alla discussione e deliberazione dell’Assemblea Generale Annuale degli Associati. Quorum minimo di due Consiglieri.
CAPITOLO XI
IL CONSIGLIO CONSULTIVO DEI NOTABILI
Articolo 44 – Il Consiglio Consultivo dei Notabili è composto da un massimo di 5 (cinque) membri, denominati Consiglieri Consultivi Notabili, scelti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza, tra persone, socie o meno, di elevata reputazione e riconosciuta competenza, con la funzione di collaborare con il Consiglio di Amministrazione in questioni di natura tecnica, connesse al raggiungimento degli obiettivi sociali della Camera. Il Consiglio Consultivo dei Notabili sarà chiamato ad assistere il Consiglio di Amministrazione alla discrezione del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio Consultivo dei Notabili non riceveranno alcun compenso.
Primo Paragrafo – Il mandato dei membri del Consiglio Consultivo dei Notabili è di 2 (due) anni, con 2 (due) rielezioni successive consentite.
Secondo Paragrafo – Gli ex presidenti della Camera sono Consiglieri Consultivi Notabili naturali.
Terzo Paragrafo – Il più anziano degli ex presidenti della Camera sarà il Decano del Consiglio Consultivo dei Notabili.
Articolo 45 – Il Consiglio Consultivo dei Notabili si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione del Direttore Presidente, o, ancora, mediante convocazione congiunta di almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione. La convocazione avverrà secondo le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Paragrafo unico – I membri del Consiglio Consultivo dei Notabili sceglieranno tra i loro pari il Segretario Esecutivo, che avrà la funzione di mantenere i contatti con il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 46 – Le riunioni del Consiglio Consultivo dei Notabili richiedono la presenza della metà più uno dei suoi membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
Primo Paragrafo – Le riunioni saranno presiedute dal Consigliere Consultivo Notabile scelto dai suoi pari presenti alla riunione e le funzioni segretariali saranno svolte dal Segretario Esecutivo del Consiglio Consultivo dei Notabili, potendo partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.
Secondo Paragrafo – I pareri e le raccomandazioni tecniche del Consiglio Consultivo dei Notabili sono approvate a maggioranza e sottoposte al Consiglio di Amministrazione in una riunione destinata a trattare la materia oggetto della consultazione tecnica che ha dato luogo alla sua convocazione.
Articolo 47 – Il Consiglio di Amministrazione può elaborare un regolamento che stabilisce le norme per il funzionamento del Consiglio Consultivo dei Notabili.
CAPITOLO XII
SULLA RAPPRESENTANZA
Articolo 48 – Il voto alle Assemblee Generali sarà consentito mediante procura in originale, con firma autenticata, concessa ad un Associato avente diritto di voto.
Primo Paragrafo – Ogni procuratore può rappresentare un massimo di 3 (tre) Associati con diritto di voto.
Secondo Paragrafo – La presenza in Assemblea dell’Associato avente diritto di voto inibisce automaticamente il diritto di voto e la voce del suo procuratore precedentemente nominato.
Articolo 49 – Il voto nel Consiglio di Amministrazione sarà consentito mediante procura in originale, con firma autenticata, rilasciata ad altro Amministratore avente diritto di voto.
Primo Paragrafo – Ogni procuratore può rappresentare un massimo di 1 (uno) amministratore con diritto di voto.
Secondo Paragrafo – La presenza dell’amministratore in assemblea inibisce automaticamente il diritto di voto e la voce del suo procuratore precedentemente nominato.
CAPITOLO XIII
SULLA DISSOLUZIONE ED ESTINZIONE DELLA CAMERA
Articolo 50 – La Camera sarà sciolta con delibera di almeno il 70% (settanta per cento) degli Associati aventi diritto di voto in un’Assemblea Generale appositamente convocata a tal fine, essendo la stessa Assemblea competente per l’elezione di una Commissione di Regolamento, composta da almeno 3 (tre) Associati Effettivi.
Paragrafo Unico – Una volta pagati gli obblighi lavorativi, sociali e fiscali della Camera e degli eventuali creditori, il patrimonio residuo sarà devoluto all’ente di beneficenza municipale, statale o federale che sarà scelto dall’Assemblea Generale degli Associati.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Articolo 51 – È vietato ricoprire una doppia carica negli organi della Camera da parte dello stesso membro individuale o dello stesso rappresentante della persona giuridica.
Articolo 52 – Ogni caso non previsto nel presente Statuto sarà risolto dall’Assemblea Generale degli Associati, che deciderà a maggioranza dei voti dei suoi membri, e aggiornerà il presente Statuto.
Articolo 53 – I casi non discussi in questo Statuto saranno regolati dalle disposizioni del Codice Civile brasiliano e da altre leggi applicabili.
Articolo 54 – Il presente Statuto entrerà in vigore nella data di approvazione da parte dell’Assemblea
Articolo 55 – Gli Associati eleggono la giurisdizione del Distretto della Capitale dello Stato di Rio de Janeiro per risolvere le questioni derivanti da questi Statuti, con espressa rinuncia a qualsiasi altro, per quanto privilegiato possa essere.
Rio de Janeiro, 29 novembre 2022.